Il 28 febbraio 2015 Foia4Italy pubblicò i dieci punti senza i quali una legge sulla trasparenza non poteva, per noi, chiamarsi Freedom of Information Act. L’anno dopo il governo approvò il decreto 97/2016. Li abbiamo riletti oggi, uno per uno, accanto a quello che ci raccontano le organizzazioni e le redazioni che usano il FOIA ogni giorno.
1. Il diritto di accesso è previsto per chiunque, senza obbligo di motivazione.
Ottenuto. La legge dice proprio questo. Nella pratica alcune amministrazioni chiedono un documento d’identità o il motivo della richiesta, e chi si presenta come giornalista o come organizzazione nota ottiene risposte che un cittadino qualunque non riceve.
2. Possono essere chiesti tutti i documenti, atti, informazioni e dati.
In parte. Si possono chiedere i dati e i documenti che l’amministrazione detiene. Le «informazioni» in senso ampio no: l’ente non è tenuto a elaborarle se non esistono già in un documento.
3. Si applica anche alle società partecipate e ai gestori di servizi pubblici.
In buona parte. Il decreto include le società controllate dagli enti pubblici. Restano fuori le società quotate, anche quando lo Stato ne è l’azionista principale, e le partecipate non controllate rispondono solo per le attività di interesse pubblico.
4. Le risposte sono rapide, entro 30 giorni.
Sulla carta sì. Il termine è di 30 giorni. Ma 13 organizzazioni su 16 fra quelle che hanno risposto al questionario della coalizione hanno incontrato ritardi o silenzi, e diverse raccontano che i 30 giorni sono diventati la data della risposta, quando arriva.
5. Le eccezioni sono chiare e tassative.
No. L’articolo 5-bis elenca le eccezioni, ma il comma 3 rinvia ai limiti della legge 241, e quel rinvio permette ai ministeri di escludere intere categorie di documenti con un decreto. Il caso più citato è il decreto del Ministro dell’Interno del 16 marzo 2022. Leggi successive hanno poi sottratto alla trasparenza opere strategiche e gestioni d’emergenza.
6. L’accesso ai documenti informatici è gratuito.
Ottenuto.
7. Per i documenti su carta si paga solo il costo effettivo di riproduzione e spedizione.
Ottenuto. Il decreto ammette solo il rimborso del costo documentato della riproduzione su supporti materiali.
8. Un’informazione chiesta almeno tre volte va pubblicata in «Amministrazione trasparente».
No. Non esiste un obbligo del genere. L’ANAC e la Funzione pubblica raccomandano un registro degli accessi, ma nessuno sa oggi quante richieste ricevano le amministrazioni, quante ne accolgano e in quanto tempo. Un registro pubblico è una delle proposte che la coalizione porta al 15 dicembre.
9. I rimedi contro un diniego sono veloci e non costano a chi chiede.
In parte. Il riesame del responsabile della trasparenza e il difensore civico sono gratuiti, ma sono interni all’ente o non esistono ovunque, e spesso confermano il no. L’unica strada che ribalta davvero un diniego è il TAR, che costa fra i 2.000 e i 3.000 euro per grado di giudizio. E anche chi vince può aspettare anni prima di avere i documenti.
10. Sono previste sanzioni per l’accesso negato illegittimamente.
Sulla carta, poco; in pratica, no. L’articolo 46 del decreto 33 considera il rifiuto fuori dai casi previsti un elemento della responsabilità del dirigente. Ma secondo le organizzazioni ascoltate dalla ricerca quella responsabilità, nei fatti, non viene applicata: chi nega o tace senza motivo non ne paga le conseguenze. È la prima delle proposte emerse dalla ricerca.
Dei dieci punti, quattro sono stati ottenuti, tre solo in parte e tre restano da conquistare. Da questi ultimi ripartono le proposte che presenteremo il 15 dicembre.
Questa è una prima lettura della coalizione, che aggiorneremo con il report del 15 dicembre 2026. Per commenti e correzioni: info [at] foia4italy.it.
