Istituto Bruno Leoni: ecco come migliorare il testo di Foia italiano

“Il Freedom Of Information Act è uno degli strumenti più importanti di cui i cittadini di moltissimi Paesi del mondo dispongono per esigere trasparenza dal proprio governo” riconosce subito Giacomo Lev Mannheimer, fellow dell’Istituto Bruno Leoni, il think-tank intitolato al grande filosofo torinese che ha per missione la promozione della libertà individuale. Mannheimer ha studiato attentamente le fondamenta del Foia riassumendole in un bel paper disponibile anche sul sito dell’Ibl.

Il lavoro di Mannheimer fa un aperto endorsement al testo partorito da Foia4Italy che è stato ripreso e modificato degli uffici legislativi del PD (il testo modificato è stato depositato all Camera come PDL 3042 ed è anche disponibile sul sito dell’intergruppo innovazione di cui fanno parte anche esponenti di Scelta Civica, Ncd, M5S e Forza Italia) ed è appoggiato anche da parti consistenti dell’opposizione.

Ma la parte più importante del lavoro dello studioso non tanto è l’endorsement quanto le sue critiche. Il Foia potrebbe, infatti, far parte della riforma della Pubblica Amministrazione ed è importante per noi raccogliere più osservazioni possibili su come migliorarlo.

Mannheimer ha ben colto le parti innovative del testo quando sottolinea che: “I limiti individuati dalla proposta di legge all’ostensibilità degli atti, dunque, non si concretizzano in clausole generali, facilmente strumentalizzabili da parte della PA, bensì in casi maggiormente specifici e tassativi, conformi alle best practices delle legislazioni più evolute in materia di libertà di informazione. Ancor più determinante è il fatto che a dover motivare l’eventuale diniego all’accesso è sempre l’amministrazione”.

Ma se ammette che: “La proposta da FOIA4Italy (…) costituirebbe certamente una rivoluzione copernicana”, ha ben chiaro un suo punto debole.

“La proposta prevede un obbligo di motivazione in capo alla PA in caso di rifiuto espresso, ma non dispone sanzione alcuna in caso di silenzio dell’amministrazione. A ciò bisognerebbe porre rimedio, in quanto si tratta del più classico degli escamo- tages per ritardare o comunque disincentivare l’assunzione di reali responsabilità all’interno degli enti interessati. A ben vedere, infatti, un protratto silenzio da parte dell’amministrazione potrebbe finire per imporre un nuovo rovesciamento dell’onere della prova in capo al cittadino: il che è proprio ciò che il FOIA si propone di superare. Il rimedio contenuto nell’articolo 5, comma 2, della bozza, cioè il ricorso all’Autorità Nazionale Anticorruzione, sanziona infatti il diniego, ma non il silenzio di per sé. Quest’ultimo, se carente di motivazione, dovrebbe al contrario costituire una violazione a se stante.
Per altro verso, il FOIA proposto non abrogherebbe la disciplina prevista dal D.lgs. 33/2013 (che, come accennato, contiene specifici obblighi di trasparenza e pubblicazione di atti organizzativi, incarichi, bandi, bilanci, ecc. a carico delle amministrazioni). A ben vedere, infatti, i due sarebbero complementari: il FOIA riguarderebbe, cioè, soprattutto atti amministra- tivi particolari, laddove il D.lgs. 33/2013 risultasse inapplicabile o carente, intervenendo ex post, cioè su situazioni “patologiche” di mancata trasparenza amministrativa”.

Siamo molto grati a Mannheimer per le sue osservazioni di cui ci faremo portatori nella discussione sul testo e invitiamo tutti coloro interessati a migliorarlo a contribuire scrivendoci a info [at] foia4italy.it.

 

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